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La lucida pazzia - Obiettori ed armi
Il Manzoni, in appendice ai Promessi Sposi, aveva pubblicato il suo studio sulla colonna infame che indagava l'etica e l'amministrazione della giustizia al tempo dell'occupazione spagnola di Milano la quale aveva condannato a morte due "untori" innocenti ed eretto persino una colonna per ricordare la loro infamia Trattando dell'antica abiezione, egli ne fa una lezione universale, indagandone gli errori, i terribili abusi e soprusi, realmente accaduti a dei poveri cittadini innocenti. Riportando all'attenzione del lettore le iniquità commesse in questa storia dai singoli e dalla collettività, Manzoni mostra come le persone possano esser traviate da superstizioni e credenze fallaci.
Quest'opera mi è tornato alla mente leggendo la sentenza della Corte Costituzionale 167/1982 che allego in cui si è affrontato il problema della detenzione di esplosivi da parte di chi è obiettore alle armi e che tutta basata su di una "credenza fallace".
La sentenza è stata scritta da un ottimo professore di diritto costituzionale, senz'altro preparato e intelligente, ma non tanto intelligente da capire che non si può scrivere di armi, di cucina, di agricoltura, se non si conosce la materia di cui si parla. Il diritto non crea la realtà, ma la regola e senza la realtà è solo un vuoto vento. L'estensore della sentenza purtroppo si è avventurato a discettare di esplosivi solo sulla base di scarni articoli della legge, che è riuscito persino a travisare!
Il problema di stabilire quali esplosivi devono essere assoggettati ad un severo controllo e a severe sanzioni penali e quali esplosivi possono essere liberalizzati o quasi, era stato già affrontato da me nel 1976 proprio sottoponendo il problema alla Corte Costituzionale; questa si era resa conto che il problema era troppo tecnico per capirlo ed aveva respinto la mia questione di costituzionalità evidenziando però che il problema c'era e che doveva risolverlo la cassazione. Questa infatti agì rapidamente e introdusse il principio, del tutto saggio, di distinguere gli esplosivi a seconda della micidialità (oh gran virtù dei giudici antiqui, avrebbe detto l'Ariosto!).
Questo precedente e questa decisione consolidata della cassazione pare proprio che non fosse conosciuta alla Corte Costituzionale che ha creduto di poterlo affrontare con le sue deboli forze! Come pare che non fosse nota la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, né la legge sulle armi del 1967, visto che l'estensore basa il suo ragionamento soltanto sulle norme del testo unico di pubblica sicurezza, dal quale capisce che esso: distingue tra esplosivi riconducibili alle armi, vale a dire ordigni bellici costituiti da macchine o involucri destinati ad essere utilizzati a fini offensivi, ed esplosivi in sé considerati, assoggettati ad una disciplina restrittiva di pubblica sicurezza (artt. 46-57 del r.d. n. 773 del 1931) diversa da quella riguardante le armi (artt. 28 e 30 del medesimo t.u.).
Il che significa aver letto male la legge perché l'articolo 30 del testo unico di PS dice che sono armi quelle da sparo e altre la cui destinazione naturale e l'offesa alla persona e "Le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero gas asfissiante e accecanti". Da nessuna parte si fa menzione di ordigni bellici.
La legge 895 del 1967, che regola le armi da guerra, vi ricomprende "esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali". Perciò ha ricompreso tra le armi da guerra (ma l'estensore doveva sapere che dal 1990 si parla di materiale di armamento, concetto più generale) e che i congegni micidiali comprendono anche ordigni che non sono basati su esplosivi, ad esempio una bombola del gas usata per creare un'esplosione.
Quindi tutto il presupposto del ragionamento non sta in piedi e non trova alcun supporto nella legge. È falsa quindi l'affermazione: lo stesso testo unico delle leggi di pubblica sicurezza detta, con distinte norme, la disciplina sugli esplosivi che non siano contenuti in «macchine» o «involucri», che non siano cioè ordigni bellici. A certi fini possono esservi delle diversità di regolamentazione (è ovvio che la maggior parte delle macchine e e degli ordigni presi in considerazione dal legislatore erano di natura artigianale o opera di improvvisati terroristi e che quindi non è il caso di parlare di autorizzazione e denunce), ma né testo unico né la legge del 1967 distinguevano tra i vari prodotti. Ed è proprio e solo per questo motivo che la Cassazione è dovuta intervenire dicendo che era necessario sottoporre alla normativa severa degli esplosivi solo quelli che avevano la caratteristica di essere micidiali o per il quantitativo o per le modalità di confezionamento.
Quindi è campata in aria e stravagante l'affermazione che : La normativa sopra richiamata distingue tra esplosivi riconducibili alle armi, vale a dire ordigni bellici costituiti da macchine o involucri destinati ad essere utilizzati a fini offensivi, ed esplosivi in sé considerati, assoggettati ad una disciplina restrittiva di pubblica sicurezza (artt. 46-57 del r.d. n. 773 del 1931) diversa da quella riguardante le armi.
Non esiste alcuna distinzione; gli ordigni e le macchine sono stati richiamati solo per completezza in quanto essi sono pericolosi quanto l'esplosivo, ma potevano anche essere costruiti con sostanze non rientranti tra quelle elencate tra gli esplosivi (non era ancora uscita la normativa europea sui prodotti precursori degli esplosivi) e non perché si volesse creare una distinta categoria. È di tutta evidenza che il legislatore ha messo fra le armi da guerra le bombe, i missili, le granate e poi ha voluto essere esaustivo aggiungendoci anche gli ordigni terroristici.
Perciò, come avevo già evidenziato fin dal 1976, il problema da risolvere riguardava soltanto le materie esplodenti che il legislatore del 1940 aveva suddiviso in ben 5 categorie diverse, graduando variamente i controlli che ne regolavano l'uso; regolamentazione chiara se la legge del 1967, scritta dai soliti legiferatori che non sanno di che cosa parlano, non avesse fatto di ogni erba un fascio, mettendo sotto un'unica regolamentazione severa sia il tritolo che la polvere da sparo. Si giungeva quindi all'assurdo che la detenzione illegale di 1000 cartucce da caccia con dentro oltre un chilo di polvere da sparo, era punita come una modestissima contravvenzione, mentre che avesse aperto le cartucce e avesse recuperato qualche cucchiaio di polvere da sparo rischiava anni di galera, come se avesse detenuto lo stesso quantitativo di tritolo!
L'estensore della sentenza della Corte Costituzionale conclude quindi che la legge voleva punire in modo pesante solamente chi deteneva ordigni bellici e non invece esplosivi destinati inequivocabilmente ed esclusivamente a fini civili, quali quelli utilizzati, ad esempio, in cave, miniere, fuochi artificiali e simili, che, per le caratteristiche del loro confezionamento e le modalità del loro impiego, non sono destinati a recare offesa alle persone.
Se non fosse un'affermazione che fa piangere ci sarebbe da scompisciarsi dal ridere. Sarebbe come se si volessero distinguere le banane da mangiare da quelle da usare per uso sessuale! Un candelotto di dinamite rimane lo stesso candelotto sia che lo usino i militari, sia che venga usato in una cava o in una miniera, sia che venga usato per fare un attentato. La polvere da sparo serve per ricaricare le cartucce, ma se uno ne fa esplodere mezzo chilo in un buco, fa una bella esplosione e senz'altro può recare offesa alle persone e fare gravi danni.
Se l'estensore invece di guardarsi le leggi di mezzo secolo prima, si fosse letto un Manuale del fochino di 20 pagine, vi avrebbe trovato che non vi è nessuna differenza fra gli esplosivi civili e militari, anche perché molto spesso gli esplosivi civili vengono ricavati da miscele di esplosivi militari recuperati da bombe scaricate. Perciò gli esplosivi destinati inequivocabilmente ed esclusivamente a fini civili non esistono, salvo alcuni prodotti che vengono miscelati assieme solo al momento dell'uso nelle cave e sono innocui fino a quel momento. Ed avrebbe scoperto che tutti gli esplosivi in commercio sono civili, perché se sono da guerra rientrano sotto la legge sugli armamenti e non si trovano facilmente.
In ordine poi alle armi da sparo agli obiettori, la sentenza fa un confuso discorso per concludere che gli obiettori non possono detenere armi che siano offensive. Non vi era bisogno di alcun ragionamento perché la legge sulla obiezione dice espressamente che gli obiettori possono usare solo armi liberalizzate in sede di classificazione ufficiale (ora dal Banco di Prova).
Già alcuni mesi fa, commentando il DM 24 febbraio 2023, che si ispirava alle assurdità della sentenza in esame, avevo scritto:
Il decreto scrive che l'obiettore può usare materiali esplodenti inequivocabilmente ed esclusivamente destinati all’uso a fini civili, quali quelli utilizzati, ad esempio, in cave, miniere, fuochi artificiali e simili, che, per le caratteristiche del loro confezionamento e le modalità del loro impiego, non sono destinati all’offesa.
Qui si falsifica la legge che non parla di destinazione, ma esige che le sostanze esplodenti devono essere prive di significativa capacità offensiva. Se l'estensore avesse avuto una sia pur minima conoscenza delle leggi, avrebbe saputo che i Regolamenti europei hanno chiaramente classificato la materie esplodenti in base alla loro pericolosità e che bastava dire, ad esempio, che sono consentiti gli artifici di cat. F1 e F2. Se avesse avuto una sia pur minima conoscenza tecnica, avrebbe saputo che la capacità offensiva si definisce con parametri tecnici e non a parole; ma davvero hanno sentito la Commissione esplosivi? Se l'hanno sentita la cosa comincia ad essere anche preoccupante! Ed infine, che minchiata è quella degli esplosivi a fini civili? Tutti gli esplosi sono autorizzati al pubblico solo se destinati a fini civili; o al mistero pensano che uno possa andare tranquillamente a comperare materiali da guerra?
Sfruttando questa sentenza inqualificabile il Ministero ha dato una sua interpretazione, ancora peggiore, di esplosivi consentiti obiettori e poi, di testa sua, si è inventato che le armi sportive sono scarsamente offensive e quindi possono essere usate dagli obiettori. Un perfetto falso ideologico in atto pubblico perché il Ministero non può ignorare che fra le armi sportive alcune appartengono alla categoria europea B, assimilate alle armi da guerra e che molte armi sportive differiscono da quelle da caccia o da difesa solo per per pochi particolari, rivolte a renderle più precise, più rapide, più capaci e quindi maggiormente offensive.
In data 25-9-2023 è uscita poi una circolare ministeriale per spiegare il decreto di febbraio. In essa si spiega il capolavoro di ragionamento seguito per arrivare a rendere inoffensivi fucili d'assalto e da cecchino:
In particolare, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale, il criterio di discrimine affinché anche l’obiettore di coscienza consegua una licenza di pubblica sicurezza nel campo degli esplosivi è da individuarsi, inequivocabilmente ed esclusivamente, nella destinazione a fini civili degli stessi.
Sulla scorta della predetta traccia sono state individuate anche le armi che possono soddisfare il medesimo requisito ed essere, quindi, rilasciate a soggetti che abbiano esercitato il diritto all’obiezione di coscienza.
L'estensore riconosce che si tratta di un "ossimoro", parola difficile che significa "lucida pazzia" o, come direbbe il popolo, di una "cazzata", e ringrazio il funzionario per tale ammissione e, in realtà, solo una lucida pazzia può far scrivere in un decreto tali cose. Si potrebbe anche sospettare che il funzionario, attraverso le sue parole di colore oscuro, volesse far capire che chi ha firmato il decreto agiva in un momento di lucida pazzia!
Circa le armi viene spiegato che il ragionamento è sostenuto dal seguente dato normativo: la legge 2 agosto 2007 n. 130, che ha modificato la legge base 8 luglio 1998 n. 230 stabilisce:
A coloro che sono soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza.
Da ciò, a contrario, si deduce che il legislatore voleva solo vietare la caccia e non il tiro a volo o il tiro a segno!!
Altro che ossimoro; mi ricorda quel tizio che diceva che il codice penale punisce chi uccide un uomo e quindi nulla gli impediva di far fuori la moglie. Il legislatore del 2007, poco esperto di leggi e di diritto e che applicava ciò che gli avevano chiesto i suoi elettori obiettori, ancor meno esperti di lui, ha visto il TULPS il quale consente il rilascio della licenza di caccia ai sedicenni, i quali quindi potevano richiederlo prima che scattasse la chiamata alle armi, ma ha ignorato che la legge sulla caccia aveva successivamente stabilito che solo i diciottenni potessero cacciare! Per i non cacciatori il problema non sorgeva perché prima della chiama alle armi non potevano richiedere alcuna licenza di PS! Perciò la frse in cui si parla di licenza di caccia ai militari di leva non si può estendere per analogia ad altre licenze.
A questo punto è palese, che il DM del 2023 è illegale e nullo perché contrario alla legge europea e italiana.
Resta da capire come possano succedere certe enormità. Non credo che il buon Piantedosi, che ha altre cose a cui pensare, abbia messo il naso nel DM, ma, se fossi in lui, mi chiederei se al Ministero non ci sia chi studia come mettere ordigni sotto la sua poltrona! È già successo al ministero della giustizia in cui l'ufficio legislativo, con magistrati schierati a sinistra aveva predisposto per il ministro del centro-destra un decreto legge sbagliato che lo costrinse alle dimissioni.
Bolzano, 8 ottobre 2023
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